Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla proroga del contratto di servizio per il bacino di CuneoAccolto il ricorso presentato da Arriva Italia




Il ricorso presentato dalla filiale italiana della multinazionale anglo-tedesca del settore trasporto persone con cui veniva contestata l’efficacia della proroga del contratto di servizio per il bacino di Cuneo stabilita dall’agenzia della mobilità piemontese nei confronti del Consorzio Granda Bus, è stato accolto dal Consiglio di Stato, in quanto il periodo eccedeva la durata massima consentita dalla legge.

L'organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado in particolare ha stabilito che l'Amp è incorsa nella violazione del termine massimo per la durata della proroga che, come previsto dalla normativa vigente non avrebbe potuto superare i tre anni e che invece era stata autorizzata per un periodo di quattro anni e mezzo.

Come riporta l’art. 4, paragrafo, 3 del regolamento CE 1370/07
I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata determinata non superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus [...]” e nel successivo paragrafo 4 si specifica che:”Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50 per cento se l’operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto. Se i costi derivanti dalla particolare situazione geografica lo giustificano, la durata dei contratti di servizio pubblico di cui al paragrafo 3 nelle regioni ultraperiferiche può essere prorogata al massimo del 50 per cento”

Con il provvedimento impugnato si è proceduto ad autorizzare una prosecuzione di quattro anni e sei mesi (dal 23 dicembre 2019 al 24 giugno 2024), eccedendo la percentuale del cinquanta per cento della durata iniziale del contratto consentita dalla disposizione esaminata. La quantificazione di tale durata aggiuntiva andava calcolata infatti sulla sola durata iniziale del contratto originario (pari a sei anni), al netto dell’eventuale rinnovo opzionato. La proroga, quindi, non avrebbe potuto superare i tre anni, estendendo la durata contrattuale dal 23 dicembre 2019 al 23 dicembre 2022, essendo esattamente questo il tempo massimo consentito dalla normativa comunitaria.